Ti trovi in :  » statuto    » Titolo II - SCOPO, OGGETTO
venerdì 29 marzo 2024

 

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO

 

ART. 3 Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito  dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini.
La cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 del Codice Civile. Si precisa comunque, con riferimento ai rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con i regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' altresì espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni di tali rapporti sono caso per caso stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

 

ART. 4 Oggetto

1.    La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l’assegnazione ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e pertinenziali, boxes ad uso autorimessa e posti auto coperti o scoperti, realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all’oggetto sociale principale.

2.    Per la realizzazione delle finalità  che  ne  costituiscono  l’oggetto  sociale,


la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Società può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l’usufrutto sugli stessi; la Cooperativa potrà acquistare le aree e gli immobili di cui sopra anche in comunione con altri soggetti, e successivamente procedere alla loro successiva divisione,

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, risanamento, recupero, ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti per la loro realizzazione e manutenzione o recupero, e di riqualificazione urbana.

c) assegnare ai soci in godimento, con proprietà differita, in proprietà e/o locare ai soci e ai terzi le unità immobiliari comprese negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;

d) assegnare in godimento, in proprietà o locare a soci, locare o cedere in proprietà a terzi, le unità immobiliari con destinazione non residenziale, ovvero impiegare tutte le altre forme contrattuali ritenute utili;

e) prestare ai soci servizi diretti  ed  assisterli  nell’uso  e  nella  gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;

f) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese l’apertura di conti correnti, l’assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

g) avvalersi di tutte agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l’osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalle disposizioni agevolative, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all’assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendo la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all’ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste ed alle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;

h) ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale;

i) stipulare contratti di assicurazione, sia nell’interesse della Società che dei soci;

j) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale;

k) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe

l) garanzie nell’interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale;

m) costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;

n) consorziarsi eventualmente anche senza la costituzione di un’organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;

o) quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell’oggetto sociale;

p) partecipare a Gruppi Cooperative paritetici di cui all’art. 2545 septies del Codice Civile;

q) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale, e comunque nel rispetto del cosidetto”programma rete”;

r) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l’impiego di energie alternative;

s) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune, per agevolare il conseguimento dell’oggetto sociale;

t) prestare ai soci anche tramite società partecipate, servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa,

culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

u) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali di interesse collettivo;

3.    La cooperativa può altresì:

a) promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell’edilizia residenziale;

b) promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l’impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l’utilizzazione di energia alternativa.

4.    La cooperativa, in conformità con il carattere mutualistico della società, per il perseguimento dei propri scopi sociali, si propone di:

a) fornire ai propri soci beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;

b) remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e risparmio;

c) informare e educare adeguatamente i soci, in quanto tali, a compiere scelte giuste formandoli, in quanto cooperatori, affinché siano messi nelle condizioni di poter partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economici, culturali e sociali, alla cui realizzazione deve tendere l’attività della cooperativa;

d) promuovere e partecipare a tutte le attività e a quei servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e mutualistici che favoriscono l’organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo di una democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

e) contribuire alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione.

5.    Le attività comprese nell’oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile, anche nei confronti di terzi che non siano soci della società.

 

ART. 5 Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.
Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.