TITOLO II - SOCI
ART. 6 Numero e requisiti
Il numero di soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 Codice Civile.
Fermo in ogni caso quanto disposto dall'art. 2522 Codice Civile.
Se il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scoglie.
Possono essere soci le persone fisiche in regola con il permesso di soggiorno, ove necessario, e le persone giuridiche che abbiano rispettivamente la residenza, il domicilio e\o la sede sociale in Italia.
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo espressa deroga deliberata dall'Assemblea.
ART. 7 Procedura di Ammissione
Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa
In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:
- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
ART. 8 Diritti dei soci
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dai regolamenti il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.
ART. 9 Obblighi dei soci
Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, nonché, ove previsto, l’eventuale sovrapprezzo. Il sovrapprezzo facoltativo può essere corrisposto in una o più soluzioni.
Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci
Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.
Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.
ART. 10 Trasferimento delle quote dei soci cooperatori
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego, l’aspirante socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
ART. 11 Acquisto di quote proprie
Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, l'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
ART. 12 Recesso
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.
In particolare sono cause di recesso:
a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.
L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
ART. 13 Esclusione
L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:
a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa (salvo le specifiche autorizzazioni di cui all'art. 6 ultimo comma);
d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
e) per fallimento del socio;
f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
ART. 14 Liquidazione e rimborso della quota
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del soprapprezzo facoltativo.
Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.
Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies Codice Civile, gli amministratori potranno deliberare la dilazione del pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni.
A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.
ART. 15 Morte del socio
Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
ART. 16 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.