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martedì 15 ottobre 2024

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

ART. 40 Scioglimento


La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge dal loro verificarsi.
L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- quant'altro sia previsto dalla legge.

 

ART. 41 Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lett. d), Codice Civile.

 

ART. 42 Disposizioni integrative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.