TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 17 Patrimonio sociale
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo art. 23;
b) dalla riserva legale;
c) dall'eventuale sovrapprezzo;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
ART. 18 Prevalenza della mutualità
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ART. 19 Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del Codice Civile.
Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il va lore delle stesse.
Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo di legge, né superiore al valore massimo previsto dall’art. 2525 del Codice Civile.
Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci, salvo quanto stabilito dall'articolo 10 e salvo il diritto di recesso ex art. 2530, ultimo comma, Codice Civile.
L’eventuale sovrapprezzo facoltativo versato dai soci al momento della costituzione e/o ammissione alla società, ed introitato dalla medesima a tale titolo, non deve essere restituito, né rimborsato.
ART. 20 Bilancio
L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla Legge.
ART. 21 Utili
La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:
a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla Legge;
c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di Legge e di statuto;
d) alla riserva straordinaria;
e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.
ART. 22 Ristorni
In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.
I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.
ART. 23 Strumenti finanziari
La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla Legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella Legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile.
Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:
a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
b) unicamente diritti patrimoniali.
Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.
I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.
ART. 24 Modalità di assunzione delle decisioni
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.