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domenica 5 maggio 2024

 

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

 
ART. 25 Assemblea - Convocazione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi se non dopo ventiquattro ore e non potrà essere successivo di oltre trenta giorni.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell’adunanza e, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, è inviato individualmente ai soci a mezzo lettera semplice trasmessa tramite servizio postale, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio al momento dell'iscrizione (o dal socio stesso successivamente comunicato).
Inoltre l’organo amministrativo potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere l'avviso di convocazione fra i soci.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Nell’ipotesi in cui amministratori, sindaci e revisore siano informati ma non presenti dovrà darsi ad essi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze
Per approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla Legge.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

 

ART. 26 Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società e l'approvazione del regolamento interno, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

 

ART. 27 Intervento in Assemblea e diritto al voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
Fermi i limiti di Legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.
Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

 

ART. 28 Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

 

ART. 29 Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina e comunque in numero dispari.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.
In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

 

ART. 30 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti anche estranei al consiglio stesso, un segretario.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Del rispetto di tali modalità deve essere  dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

 

ART. 31 Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile.

 

ART. 32 Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.
All'Amministratore Unico competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

 

ART. 33 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

 

ART. 34 Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, agli amministratori delegati.

 

ART. 35 Rimborsi e compensi

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

 

ART. 36 Controllo dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

 

ART. 37 Organi di controllo

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.
Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

 

ART. 38 Funzioni

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dalla legge; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 Codice Civile.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

 

ART. 39 Controllo contabile

Qualora sia nominato e, ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale dei conti.
In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.
Il controllo legale dei conti  è esercitato nei modi forme e termini di legge da soggetti iscritti presso il competente registro nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi in cui tale forma di controllo è obbligatoria.